SQUALIFICATI SERIE A 7 GIORNATA, UNA GIORNATA A MARIO RUI – E’ arrivato il comunicato ufficiale del giudice sportivo in merito alla settima giornata della Serie A. Un solo turno di stop per Mario Rui, espulso dopo il rosso rimediato contro la Juventus. In ottica bianconera, il giudice ha deciso di chiudere l’intera Curva Sud per la partita contro il Genoa “per cori insultanti di matrice territoriale preceduti da un coro discriminatorio di matrice razziale nei confronti di Koulibaly”.
Squalificati Serie A 7^ giornata, Mario Rui out
SQUALIFICATI SERIE A 7 GIORNATA, IL COMUNICATO – Di seguito, questo il comunicato ufficiale: ”Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Milan e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1 lett. a), b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Obbligo di disputare una gara con i settori “Tribuna Sud 1° e 2° anello” privi di spettatori ed ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per cori insultanti di matrice territoriale, reiterati ed aggravati dalla recidiva specifica, nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, provenienti dalla grande maggioranza dei tifosi assiepati nel settore interessato, e pertanto percepiti in tutto l’impianto, preceduti altresì, al 6° minuto del secondo tempo, da un coro discriminatorio di matrice evidentemente razziale nei confronti del calciatore della Soc. Napoli Koulibaly, seppur non qualificato autonomamente come tale dai collaboratori della Procura federale nella loro segnalazione. Sanzione complessivamente disposta visti gli artt. 11 comma 3 e 12 comma 3 CGS, tenuto conto delle circostanze aggravanti anche per la recidiva, con assorbimento della facoltà di sospensione di cui all’art. 16 comma 2 bis CGS quanto alla fattispecie di denigrazione di matrice razziale.
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere un suo sostenitore, al 30° del primo tempo, lanciato un seggiolino nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A. del 13 gennaio 2017 – C.U. n. 129/CSA), sanzione attenuata per avere la Società concretamente operato a fini preventivi e di vigilanza con le Forze dell’Ordine, che peraltro hanno proceduto alla individuazione e all’arresto del responsabile.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.”
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
SILVA DUARTE Mario Rui (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.