Agenti sportivi, il CONI introduce l’albo. Il comunicato ufficiale

Agenti Sportivi
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MILANO – Svolta improvvisa e inevitabile per il futuro degli agenti sportivi. E’ di oggi la notizia che indica dei cambiamenti importanti nella professione, poiché sono state introdotte delle normative in virtù dell’approvazione della legge di bilancio 2018. Le differenze sostanziali sono due: al fine di tutelare e garantire l’esercizio della professione di agente sportivo, sarà reintrodotto l’esame di abilitazione e bisognerà registrarsi presso l’albo professionale. Ciò si è reso necessario per regolarizzare la posizione di alcune figure che negli ultimi tre anni, ossia da quando la FIFA aveva abolito l’elenco ufficiale, erano riuscite a ricoprire il ruolo di agente attraverso il grado di parentela; da diverso tempo, infatti, padri, fratelli o addirittura coniugi, si erano proclamati procuratori del proprio familiare calciatore per curarne gli interessi in famiglia. L’albo degli agenti (o Registro Nazionale degli Agenti) sarà di dominio del CONI che, con un comunicato ufficiale, ha specificato tutte le novità in corso.

Agenti sportivi, il CONI introduce l’albo. Il comunicato ufficiale

Questa la nota ufficiale: “È istituito presso il CONI, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un’imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio, in possesso del diploma di scuola media superiore o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l’idoneità. È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo”.

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